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IL CONCETTO DI SERVIZIO PUBBLICO
Con tale norma è stata riconosciuta dal legislatore la possibilità per i Comuni e Provincie di gestire i propri servizi anche a mezzo del modello delle Spa a prevalente capitale pubblico locale, in concorso con altre modalità previste dalla legge. La norma ha, infatti, equiparato l’uso di tale strumento di natura privatistica a quello delle altre forme di gestione già previste nel nostro ordinamento.
Per le società a prevalente partecipazione pubblica locale, previste dall’art. 22 lett. E della legge 142/90, così come innovato dalla legge 127/97 deve ritenersi applicabile la disciplina del codice civile, tenendo, però presente che tale applicabilità non può essere assoluta, vista la natura pubblica di uno dei soci.
Di sicura applicazione anche per le S.p.a. a prevalente capitale pubblico sono le norme del codice civile, che riguardano l’atto costitutivo e lo statuto.
Come stabilisce il codice civile l’atto costitutivo della società mista dovrà, pertanto, indicare in primo luogo l’oggetto sociale e l’entità del capitale sociale, che è dato dal valore complessivo risultante dalla somma dei conferimenti in denaro ed in natura. Esso non può essere inferiore a 200 milioni di lire e deve coincidere con il capitale sottoscritto dai soci.
Nell’ambito del quadro normativo vengono poi in rilievo le S.P.A. a non prevalente capitale pubblico.
Il riconoscimento esplicito effettuato dall’art. 22 della legge 142/90 della possibilità di costituire solo società per azioni a prevalente capitale pubblico precludeva, secondo alcuni autori, la possibilità per gli enti locali di partecipare a società prive di questo requisito.
In effetti, l’art. 32 della legge 142/90, in tema di atti di competenza del Consiglio menziona genericamente “la partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.
I separati richiami fatti dalla legge sia alle S.P.A. a prevalente capitale pubblico locale che alla società di capitali, avevano indotto a ritenere che il legislatore avesse inteso ammettere anche le Spa a non prevalente capitale pubblico locale.
Pertanto, si sosteneva che le S.P.A. a prevalente capitale pubblico locale dovevano essere utilizzate per la gestione dei servizi locali di cui erano titolari Comuni e Province secondo la specifica disciplina dell’art. 22, integrata per gli aspetti specifici con quella indicata nello statuto dei singoli enti, mentre le società a non prevalente capitale pubblico locale si riteneva che potessero essere utilizzate al di fuori dell’area di gestione dei servizi pubblici in base anche all’ormai legittimata consolidazione negoziale generale degli enti pubblici, che aveva consentito fino ad allora di promuovere e partecipare a società di capitali aventi lo scopo di concorrere e favorire iniziative di promozione economica ed altre finalità sociali.
Servizio Pubblico
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