..:: GIURISPRUDENZA :: CONCETTO DI SERVIZIO PUBBLICO, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UTILITA'

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IL CONCETTO DI SERVIZIO PUBBLICO







2.1) GESTIONE MEDIANTE SOCIETA’ DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE
Tale ultimo istituto era stato ritenuto ammissibile già prima della riforma del 1990, in base alla generale capacità di diritto privato dei Comuni. In particolare, lo schema si era sviluppato in base alla constatazione che il ricorso alla struttura societaria consente alle autonomie locali di condividere il rischio con soggetti fisiologicamente più avvezzi alla relativa sopportazione. Nel prendere atto dell’esistenza di tale modulo gestionale, la legge 142/90 ha originariamente coniato l’istituto della società per azioni a prevalente o totale partecipazione pubblica locale. Il vincolo della proprietà maggioritaria del Comune o della Provincia è stato soppresso in seguito, con la legge 498/92, la quale all’art. 12, ha attribuito al Comune e alla Provincia la facoltà di costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lett. E dell’art. 22 della legge 142/90, per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico. L’attuazione della normativa è stata rinviata al varo di un decreto legislativo che specificasse i limiti minimi della partecipazione pubblica e le modalità costitutive.

Attualmente nel nostro ordinamento sono stati codificati, quindi, i seguenti tipi di società miste: la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, introdotta dall’art. 22 lett. E della legge 142/90, che è stato recentemente modificato dalla legge 127/97; la società per azioni con prevalente capitale privato, introdotto dall’art. 12 della legge 498/92, modificato dall’art. 4 del D.L. 26/95 convertito nella legge 95/95; la società a responsabilità limitata, recentemente inserita dalla legge 127/97 nell’art. 22 dela legge 142/90. In questi casi la legge prospetta l’ipotesi che si prospetti, in relazione alle peculiarità dell’erogando servizio, di far partecipare alla gestione una pluralità di soggetti pubblici e privati mediante la forma societaria. La costituzione di società a partecipazione azionaria pubblica ha consentito una maggiore snellezza nel funzionamento, discendente dalla disciplina privatistica applicabile alle società, che permette l’apporto dei privati sia sotto il profilo finanziario che sotto quello dell’esperienza e della capacità nella gestione dei servizi. La creazione di una distinta figura soggettiva allo scopo di gestire un servizio pubblico, da un lato, esclude che si tratti di assunzione diretta del servizio pubblico, dall’altro conferisce a queste strutture che hanno la natura di soggetti privati, un regime giuridico semipubblico. Tra l’altro, proprio sulla natura giuridica di tali organismi si è accesa in dottrina un’ animato dibattito tra quanti ritengono trattarsi di società di natura interamente privatistica, sottoposte esclusivamente alla disciplina delle società commerciali e quanti, sottolineandone il carattere di specialità, reputano che quello societario sia solo un paravento dietro il quale si cela una struttura organicamente collegata all’ente territoriale, ossia un mero organo strumentale.









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