..:: GIURISPRUDENZA :: CONCETTO DI SERVIZIO PUBBLICO, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UTILITA'

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IL CONCETTO DI SERVIZIO PUBBLICO







Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale in ordine all’enucleazione di una nozione esaustiva di diritto pubblico, nonostante le posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel corso del tempo, è ancora aperto. Il concetto di servizio pubblico maggiormente accettato è riconducibile all’esercizio pubblico di un’attività economica avente carattere imprenditoriale e caratterizzata da un’offerta indifferenziata al pubblico al fine di soddisfare interessi generali e fini sociali. Le difficoltà cui inevitabilmente si va incontro, laddove si cerchi una nozione sufficientemente circostanziata di servizio pubblico, nascono anche dal fatto che il legislatore ha utilizzato tale espressione in uno svariato numero di disposizioni legislative senza offrire alcuna definizione dell’istituto. Dall’analisi delle disposizioni legislative che, nei vari campi del diritto, trattano o fanno riferimento al servizio pubblico, l’unico dato certo ricavabile è che in nessuna di esse viene esplicitato quali attività possano essere ricondotte a tale nozione, ma soltanto offerti indizi sulla base dei quali si può tentare di definire l’istituto. Tra i riferimenti normativi più risalenti in ordine di tempo, è opportuno ricordare il disposto di cui all’art. 1 del T.U. 15/10/25 n° 2578, nel quale venivano elencati i servizi pubblici ritenuti più aderenti alle necessità della popolazione. Da tali norme emergeva l’idea del servizio pubblico come attività esercitata direttamente dal soggetto pubblico in virtù di uno specifico atto di ‘assunzione’ secondo le modalità indicate dalla legge.

L’art. 22 della legge 192/90, invece, definisce servizi pubblici quelli che hanno per oggetto la produzione dei beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Da tale norma si evince che la natura pubblica del servizio viene individuata sia in chiave contenutistica, attraverso la produzione di beni e lo svolgimento di attività in favore della collettività, sia in chiave teleologica, attraverso la realizzazione di fini sociali ed il conseguimento dello sviluppo economico e civile della comunità . Il servizio pubblico non è, però, una pubblica funzione; ad esso può essere autorizzato anche un imprenditore privato, senza che ciò comporti una spoliazione di funzioni pubbliche dell’Amministrazione. Parlando di servizi pubblici, non si può non far cenno all’ampio dibattito dottrinale in tema, caratterizzato da due diverse concezioni: la concezione soggettiva e la condizione oggettiva di servizio pubblico. Nella prima è ‘pubblico’ il servizio assunto da un soggetto qualificabile come ente pubblico, ovviamente per la rispondenza a esigenze della collettività; nella seconda, in ragione della rilevanza oggettiva, la natura e il regime del servizio pubblico emergono dall’interesse dell’attività indipendentemente dal soggetto che la espleta o al quale l’attività stessa è istituzionalmente collegata. Alla base di questa ultima interpretazione si pone il rilievo che, al pari delle funzioni pubbliche anche le attività non autoritative di oggettivo rilievo collettivo, possono essere esercitate oltre che dalla P.A., anche da altri soggetti privati, operanti nella loro autonomia, attraverso la predisposizione di un’organizzazione economico-imprenditoriale A titolo esemplificativo si pensi all’attività sanitaria, all’istruzione, bancaria o creditizia. Deriva da ciò che non risulta sempre rilevante,quindi, la natura del soggetto erogante il servizio per poter definire lo stesso come pubblico.









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